Introduzione
La deforestazione è un problema globale urgente, che contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e al degrado degli ecosistemi. L'Unione Europea (UE) ha introdotto norme rigorose per combattere la deforestazione e il degrado forestale associati alle materie prime e ai prodotti importati, esportati o immessi sul mercato dell'UE. Questo articolo approfondisce le definizioni, l'ambito di applicazione, le azioni dettagliate richieste e i processi di due diligence delineati nel regolamento dell'UE per mitigare la deforestazione.
Definizioni importanti
Comprendere la terminologia utilizzata nel regolamento è fondamentale per la conformità e l'implementazione efficace. Ecco le definizioni chiave:
- Materie prime rilevanti: Bovino, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
- Prodotti rilevanti: Prodotti elencati nell'Allegato I che contengono, sono stati alimentati o sono stati realizzati utilizzando materie prime rilevanti.
- Deforestazione: La conversione della foresta per uso agricolo, indotta dall'uomo o meno.
- Foresta: Terreno che si estende per più di 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una copertura della chioma superiore al 10%, esclusi i terreni ad uso agricolo o urbano.
- Uso Agricolo: Uso di terreni per l'agricoltura, comprese le piantagioni e l'allevamento del bestiame.
- Degrado forestale: Modifiche strutturali alla copertura forestale, conversione delle foreste primarie in foreste di piantagioni o altri terreni boschivi.
- Operatori: Un operatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato prodotti rilevanti o li esporta.
- Traders: Un trader è qualsiasi persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che, nel corso di un'attività commerciale, rende disponibili sul mercato prodotti rilevanti.
Ambito del regolamento
Il regolamento si applica a quanto segue:
- Immissione e messa a disposizione sul mercato dell'UE, nonché esportazione dei prodotti pertinenti elencati nell'Allegato I che contengono, sono stati alimentati o sono stati realizzati utilizzando materie prime rilevanti.
- Il regolamento mira a:
- Minimizza il contributo dell'UE alla deforestazione globale e al degrado forestale.
- Riduci le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità.
Sono previste eccezioni per i prodotti pertinenti realizzati prima di date specifiche, come specificato nell'articolo 37(3).
Divieto
e conformità
Gli operatori devono assicurarsi che i prodotti pertinenti soddisfino le seguenti condizioni prima di immetterli sul mercato o esportarli:
- Deforestation-Free: I prodotti devono contenere, essere alimentati o essere realizzati utilizzando materie prime non prodotte su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020.
- Produzione legale: I prodotti devono essere conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione.
- Dichiarazione di due diligence: Deve essere presentata una dichiarazione di due diligence che confermi la conformità con il regolamento.
Obblighi degli operatori
Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza tramite:
- Raccolta di informazioni: Raccolta dei dati e dei documenti necessari che dimostrano la conformità con il regolamento.
- Valutazione del rischio: Valutazione del rischio di non conformità in base alle informazioni raccolte.
- Mitigazione del rischio: Implementazione di misure per mitigare i rischi identificati, garantendo un rischio trascurabile di non conformità.
Gli operatori devono conservare i registri della due diligence per cinque anni e fornirli alle autorità competenti su richiesta. Devono inoltre assistere le autorità durante i controlli e comunicare le informazioni pertinenti sulla conformità lungo la catena di approvvigionamento.
Obblighi dei Trader<
p class="MsoNormal">I Trader devono:
- Raccogli e conserva informazioni sui prodotti rilevanti che commerciano, inclusi i dettagli del fornitore e dell'acquirente.
- Conserva i record per almeno cinque anni e forniscili alle autorità competenti su richiesta.
- Assisti le autorità competenti nell'esecuzione dei controlli di conformità.
Rappresentanti Autorizzati
Gli operatori e i commercianti possono nominare rappresentanti autorizzati per presentare dichiarazioni di due diligence per loro conto. Tuttavia, la responsabilità del rispetto rimane dell'operatore o del commerciante originario.
Requisiti
informativi
del processo di due diligence
Gli operatori devono raccogliere e conservare informazioni, come ad esempio:
- Descrizione del prodotto e nome commerciale.
- Quantità di prodotti.
- Paese di produzione e geolocalizzazione del terreno utilizzato per la produzione.
- Dettagli del fornitore e dell'acquirente.
- Prova dello stato di deforestazione zero e della produzione legale.
Valutazione del rischio
Gli operatori devono verificare e analizzare le informazioni raccolte per valutare il rischio di non conformità. I criteri per la valutazione del rischio includono:
- Livelli di rischio assegnati al paese di produzione.
- Presenza di foreste e popolazioni indigene.
- Prevalenza della deforestazione e del degrado forestale.
- Affidabilità della documentazione e delle fonti di informazione.
Mitigazione del rischio
Se viene identificato un rischio non trascurabile, gli operatori devono adottare misure di mitigazione del rischio, come ad esempio:
- Ottenere informazioni aggiuntive.
- Condurre audit indipendenti.
- Sostenere gli sforzi di conformità tra i fornitori.
Gli operatori devono documentare e rivedere le decisioni di mitigazione del rischio ogni anno.
Le sanzioni per la non conformità
Le sanzioni per la non conformità includono:
Multe:
- Le multe sono proporzionali al danno ambientale causato e ai benefici economici derivanti dall'infrazione.
- Per le persone giuridiche, le multe possono arrivare fino al 4% del fatturato totale annuo dell'operatore o del commerciante a livello di Unione nell'anno finanziario precedente la decisione di multa. L'ammenda può essere aumentata per garantire che superi i potenziali benefici economici ottenuti in caso di inosservanza.
Confisca:
- Confisca di prodotti non conformi e qualsiasi reddito ottenuto dalle transazioni che coinvolgono tali prodotti.
Esclusione temporanea:
- Esclusione temporanea per un massimo di 12 mesi dai processi di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, inclusi sussidi e concessioni.
Proibizione:
- Divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato prodotti non conformi, soprattutto in caso di infrazioni gravi o ripetute.
Obblighi di segnalazione informatica per il
sistema informativo
per operatori e commercianti
Il regolamento UE impone l'istituzione di un sistema informativo entro il 30 dicembre 2024. Questo sistema sarà:
- >Registra Operatori e Commercianti: Compresi i loro rappresentanti autorizzati nell'Unione.
- Memorizza Dichiarazioni di Due Diligence: Assegnazione e comunicazione dei numeri di riferimento per ogni dichiarazione.
- Converti dati di geolocalizzazione: Dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione con precisione.
- Registra i risultati del controllo: Sulle dichiarazioni di due diligence.
- Integrazione con la dogana: attraverso l'ambiente Single Window dell'Unione Europea per la dogana.
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