La formaldeide è soggetta a restrizioni particolari ai sensi dell'ordinanza sul divieto di sostanze chimiche e oltre la restrizione prevista dall'allegato XVII del REACH:
- I materiali a base di legno rivestiti e non rivestiti (pannelli truciolari, pannelli listellari, pannelli impiallacciati e pannelli di fibra) non possono essere immessi sul mercato se la concentrazione di equilibrio di formaldeide causata dal materiale a base di legno supera 0,1 ml/m3 (ppm) nell'aria di una sala prove.
- I mobili contenenti materiali a base di legno non conformi ai requisiti di cui al comma 1 non possono essere immessi sul mercato. Tuttavia, il paragrafo 1 è considerato soddisfatto anche se i mobili soddisfano la concentrazione compensativa di cui al paragrafo 1 in un test su corpo intero.
- Non possono essere immessi sul mercato prodotti per il lavaggio, la pulizia e la cura con un contenuto in massa di formaldeide superiore allo 0,2%.
- Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle lastre immesse sul mercato esclusivamente per essere rivestite adeguatamente, a condizione che sia garantito che, dopo il rivestimento, esse rispettino la concentrazione di compensazione di cui al comma 1.
- Il divieto di cui al comma 3 non si applica agli detergenti ad uso esclusivamente industriale.
Ahmed Sakr
Product Compliance Consultant
ComplyMarket UG (descrizione tecnica)
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