Introduzione
La deforestazione è un problema globale urgente che contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e al degrado dell'ecosistema. L'Unione Europea (UE) ha introdotto norme severe per combattere la deforestazione e il degrado forestale associati all'importazione, all'esportazione o all'immissione sul mercato dell'UE. Questo articolo illustra le definizioni, l'ambito di applicazione, le misure necessarie e i processi di dovuta diligenza delineati nel regolamento anti-deforestazione dell'UE.
Definizioni importanti
Comprendere la terminologia utilizzata nel regolamento è fondamentale per la conformità e l'implementazione efficace. Ecco le principali definizioni:
• Merci rilevanti: bestiame, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno.
• Prodotti rilevanti: Prodotti elencati nell'Allegato I che contengono, sono stati alimentati con o sono realizzati con merci rilevanti.
• Deforestazione: La conversione della foresta all'uso agricolo, sia esso causato dall'uomo o meno.
• Foresta: Aree di terreno di oltre 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una chioma di oltre il 10%, esclusi i terreni agricoli o urbani.
• Uso agricolo: Uso di terreni per l'agricoltura, comprese le piantagioni e il bestiame.
• Degrado forestale: Cambiamenti strutturali nella copertura forestale che convertono le foreste primarie in foreste di piantagioni o altre aree boschive.
• Operatore: Una persona fisica o giuridica che immette o esporta prodotti rilevanti sul mercato come parte di un'attività commerciale.
• Distributore: Qualsiasi persona nella catena di fornitura, diversa dall'operatore, che rende disponibili sul mercato prodotti rilevanti come parte di un'attività commerciale.
Ambito di applicazione del regolamento
Il regolamento si applica a:
- L'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato dell'UE e l'esportazione dei prodotti pertinenti elencati nell'Allegato I che contengono, sono stati alimentati o prodotti a partire da merci pertinenti.
- Il regolamento mira a: o Minimizzare il contributo dell'UE alla deforestazione globale e al degrado forestale. o Ridurre le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità.
Vengono fatte eccezioni per i prodotti rilevanti fabbricati prima di determinate date, come specificato nell'articolo 37(3).
Misure da adottare in dettaglio
divieto e conformità
Gli operatori devono assicurarsi che i prodotti pertinenti soddisfino le seguenti condizioni prima di essere immessi sul mercato o esportati:
- Deforestation-free:<span lang="EN" style="mso-ansi-language: EN;"> prodotti non devono contenere, essere stati alimentati o essere stati realizzati con beni che sono stati venduti dopo 31. Dicembre 2020 su terreni disboscati.
- Produzione conforme alla legge: prodotti devono essere conformi alle leggi pertinenti del paese di produzione.
- Dichiarazione di cura: Deve essere presentata una dichiarazione di due diligence che confermi la conformità al regolamento.
Obblighi degli operatori
Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza:
- Raccogli informazioni: Raccogli i dati e i documenti necessari che dimostrano la conformità con il regolamento.
- Valutazione del rischio: Valuta il rischio di non conformità in base alle informazioni raccolte.
- Mitigation: Prendi provvedimenti per mitigare i rischi identificati e garantire che il rischio di non conformità sia trascurabile.
Gli operatori devono conservare i registri di due diligence per cinque anni e renderli disponibili alle autorità competenti su richiesta. Devono inoltre aiutare le autorità con gli audit e condividere le informazioni pertinenti sulla conformità lungo la catena di approvvigionamento.
Obblighi del commerciante
I commercianti devono:
- Raccogli e memorizza informazioni sui prodotti commerciali rilevanti, inclusi i dettagli dei fornitori e degli acquirenti.
- conservare i registri per almeno cinque anni e renderli disponibili alle autorità competenti su richiesta.
- Assisti le autorità competenti nell'esecuzione dei controlli di conformità.
Rappresentanti Autorizzati
Gli operatori e i rivenditori possono nominare rappresentanti autorizzati per presentare dichiarazioni di due diligence per loro conto. Tuttavia, la responsabilità della conformità rimane dell'operatore o del rivenditore originale.
Processo di due diligence
Richieste di informazioni
Gli operatori devono raccogliere e conservare informazioni come:
- descrizione del prodotto e nome commerciale.
- quantità di prodotti.
- Paese di produzione e geolocalizzazione del paese utilizzato per la produzione.
- Informazioni su fornitori e acquirenti.
- Prova dello stato di deforestazione zero e di una produzione conforme.
Valutazione del rischio
Gli operatori devono rivedere e analizzare le informazioni raccolte per valutare il rischio di non conformità. I criteri per la valutazione del rischio includono:
- Livelli di rischio assegnati al paese di produzione.
- Presenza di foreste e popolazioni indigene.
- Frequenza di deforestazione e degrado forestale.
- Affidabilità della documentazione e delle fonti di informazione.
Quando viene identificato un rischio non trascurabile, gli operatori devono adottare misure di mitigazione come:
- Ottenere informazioni aggiuntive.
- Esegui controlli indipendenti.
- Sostenere gli sforzi di conformità tra i fornitori.
Gli operatori devono documentare e rivedere le decisioni di mitigazione del rischio ogni anno.
Sanzioni per non conformità
Le penalità per la non conformità includono:
multe:
• Multe proporzionate al danno ambientale causato e ai benefici economici derivanti dalla violazione.
• Per le persone giuridiche, le multe possono ammontare fino al 4% del fatturato totale annuo dell'operatore o del commerciante nell'Unione nell'anno precedente la decisione di imporre la multa. La sanzione può essere aumentata per garantire che superi i potenziali benefici economici derivanti dalla mancata conformità.
Confisca:
• Sequestro di prodotti non conformi e di tutti i ricavi generati dalle transazioni con questi prodotti.
Esclusione temporanea:
• Esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e accesso ai finanziamenti pubblici, comprese sovvenzioni e concessioni, per un massimo di 12 mesi.
ban:
• Divieto temporaneo di immissione sul mercato o di messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi, in particolare in caso di infrazioni gravi o ripetute.
IT obblighi di segnalazione per operatori e rivenditori
Sistema Informativo
Il regolamento UE prevede l'istituzione di un sistema informativo entro il 30 settembre 2019. Dicembre 2024. Questo sistema:
- Registra operatori e distributori:<span lang="EN" style="mso-ansi-language: EN;"> Compresi i loro rappresentanti autorizzati nell'Unione.
- Salva le dichiarazioni di due diligence: Assegna e comunica i numeri di riferimento per ogni dichiarazione.
- Converti dati di geolocalizzazione: Dai sistemi pertinenti per un'accurata identificazione di geolocalizzazione.
- Registra i risultati dei controlli: Sulla due diligence.
- Integrazione con le dogane: Da parte dell'Unione Europea Single Window Environment for Customs.
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