Regolamento sulla lotta contro la deforestazione e il degrado forestale

Bekämpfung von Entwaldung und Waldschädigung Verordnung

Introduzione

La deforestazione è un problema globale urgente che contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e al degrado dell'ecosistema. L'Unione Europea (UE) ha introdotto norme severe per combattere la deforestazione e il degrado forestale associati all'importazione, all'esportazione o all'immissione sul mercato dell'UE. Questo articolo illustra le definizioni, l'ambito di applicazione, le misure necessarie e i processi di dovuta diligenza delineati nel regolamento anti-deforestazione dell'UE.

Definizioni importanti

Comprendere la terminologia utilizzata nel regolamento è fondamentale per la conformità e l'implementazione efficace. Ecco le principali definizioni:

Merci rilevanti: bestiame, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno.

Prodotti rilevanti: Prodotti elencati nell'Allegato I che contengono, sono stati alimentati con o sono realizzati con merci rilevanti.

Deforestazione: La conversione della foresta all'uso agricolo, sia esso causato dall'uomo o meno.

Foresta: Aree di terreno di oltre 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una chioma di oltre il 10%, esclusi i terreni agricoli o urbani.

Uso agricolo: Uso di terreni per l'agricoltura, comprese le piantagioni e il bestiame.

Degrado forestale: Cambiamenti strutturali nella copertura forestale che convertono le foreste primarie in foreste di piantagioni o altre aree boschive.

Operatore: Una persona fisica o giuridica che immette o esporta prodotti rilevanti sul mercato come parte di un'attività commerciale.

Distributore: Qualsiasi persona nella catena di fornitura, diversa dall'operatore, che rende disponibili sul mercato prodotti rilevanti come parte di un'attività commerciale.

Ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento si applica a:

  1. L'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato dell'UE e l'esportazione dei prodotti pertinenti elencati nell'Allegato I che contengono, sono stati alimentati o prodotti a partire da merci pertinenti.
  2. Il regolamento mira a: o Minimizzare il contributo dell'UE alla deforestazione globale e al degrado forestale. o Ridurre le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità.

Vengono fatte eccezioni per i prodotti rilevanti fabbricati prima di determinate date, come specificato nell'articolo 37(3).

Misure da adottare in dettaglio

divieto e conformità

Gli operatori devono assicurarsi che i prodotti pertinenti soddisfino le seguenti condizioni prima di essere immessi sul mercato o esportati:

  1. Deforestation-free:<span lang="EN" style="mso-ansi-language: EN;"> prodotti non devono contenere, essere stati alimentati o essere stati realizzati con beni che sono stati venduti dopo 31. Dicembre 2020 su terreni disboscati.
  2. Produzione conforme alla legge: prodotti devono essere conformi alle leggi pertinenti del paese di produzione.
  3. Dichiarazione di cura: Deve essere presentata una dichiarazione di due diligence che confermi la conformità al regolamento.

Obblighi degli operatori

Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza:

  1. Raccogli informazioni: Raccogli i dati e i documenti necessari che dimostrano la conformità con il regolamento.
  2. Valutazione del rischio: Valuta il rischio di non conformità in base alle informazioni raccolte.
  3. Mitigation: Prendi provvedimenti per mitigare i rischi identificati e garantire che il rischio di non conformità sia trascurabile.

Gli operatori devono conservare i registri di due diligence per cinque anni e renderli disponibili alle autorità competenti su richiesta. Devono inoltre aiutare le autorità con gli audit e condividere le informazioni pertinenti sulla conformità lungo la catena di approvvigionamento.

Obblighi del commerciante

I commercianti devono:

  1. Raccogli e memorizza informazioni sui prodotti commerciali rilevanti, inclusi i dettagli dei fornitori e degli acquirenti.
  2. conservare i registri per almeno cinque anni e renderli disponibili alle autorità competenti su richiesta.
  3. Assisti le autorità competenti nell'esecuzione dei controlli di conformità.

Rappresentanti Autorizzati

Gli operatori e i rivenditori possono nominare rappresentanti autorizzati per presentare dichiarazioni di due diligence per loro conto. Tuttavia, la responsabilità della conformità rimane dell'operatore o del rivenditore originale.

Processo di due diligence

Richieste di informazioni

Gli operatori devono raccogliere e conservare informazioni come:

  1. descrizione del prodotto e nome commerciale.
  2. quantità di prodotti.
  3. Paese di produzione e geolocalizzazione del paese utilizzato per la produzione.
  4. Informazioni su fornitori e acquirenti.
  5. Prova dello stato di deforestazione zero e di una produzione conforme.

Valutazione del rischio

Gli operatori devono rivedere e analizzare le informazioni raccolte per valutare il rischio di non conformità. I criteri per la valutazione del rischio includono:

  1. Livelli di rischio assegnati al paese di produzione.
  2. Presenza di foreste e popolazioni indigene.
  3. Frequenza di deforestazione e degrado forestale.
  4. Affidabilità della documentazione e delle fonti di informazione.

Quando viene identificato un rischio non trascurabile, gli operatori devono adottare misure di mitigazione come:

  1. Ottenere informazioni aggiuntive.
  2. Esegui controlli indipendenti.
  3. Sostenere gli sforzi di conformità tra i fornitori.

Gli operatori devono documentare e rivedere le decisioni di mitigazione del rischio ogni anno.

Sanzioni per non conformità

Le penalità per la non conformità includono:

multe:

• Multe proporzionate al danno ambientale causato e ai benefici economici derivanti dalla violazione.

• Per le persone giuridiche, le multe possono ammontare fino al 4% del fatturato totale annuo dell'operatore o del commerciante nell'Unione nell'anno precedente la decisione di imporre la multa. La sanzione può essere aumentata per garantire che superi i potenziali benefici economici derivanti dalla mancata conformità.

Confisca:

• Sequestro di prodotti non conformi e di tutti i ricavi generati dalle transazioni con questi prodotti.

Esclusione temporanea:

• Esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e accesso ai finanziamenti pubblici, comprese sovvenzioni e concessioni, per un massimo di 12 mesi.

ban:

• Divieto temporaneo di immissione sul mercato o di messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi, in particolare in caso di infrazioni gravi o ripetute.

IT obblighi di segnalazione per operatori e rivenditori

Sistema Informativo

Il regolamento UE prevede l'istituzione di un sistema informativo entro il 30 settembre 2019. Dicembre 2024. Questo sistema:

  1. Registra operatori e distributori:<span lang="EN" style="mso-ansi-language: EN;"> Compresi i loro rappresentanti autorizzati nell'Unione.
  2. Salva le dichiarazioni di due diligence: Assegna e comunica i numeri di riferimento per ogni dichiarazione.
  3. Converti dati di geolocalizzazione: Dai sistemi pertinenti per un'accurata identificazione di geolocalizzazione.
  4. Registra i risultati dei controlli: Sulla due diligence.
  5. Integrazione con le dogane: Da parte dell'Unione Europea Single Window Environment for Customs.

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